La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13818/2024, ha rigettato il ricorso di una lavoratrice agricola contro la cancellazione dagli elenchi INPS. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: in caso di disconoscimento da parte dell'ente previdenziale, l'onere della prova lavoratore agricolo si sposta su quest'ultimo. Deve essere il lavoratore a dimostrare l'effettiva esistenza, durata e natura del rapporto di lavoro, non potendo fare affidamento su presunte irregolarità procedurali dell'atto di cancellazione dell'INPS, poiché le norme della L. 241/1990 non si applicano in questo contesto.
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