La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un detenuto condannato per terrorismo avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato. La Corte ha stabilito che, ai fini della proroga 41-bis, non è necessaria la prova di nuovi contatti con l'esterno, ma è sufficiente accertare la persistente capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale. Questa capacità viene valutata attraverso un giudizio prognostico che tiene conto della caratura criminale, del ruolo ricoperto, della mancata dissociazione e della condotta in carcere, confermando la legittimità della misura anche se l'associazione appare meno operativa.
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