Uno straniero ha impugnato l'ordinanza di convalida del suo trattenimento emessa dal Giudice di Pace, sostenendone l'incompetenza a favore del Tribunale in quanto richiedente asilo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sul fatto che la richiesta di protezione internazionale era una seconda domanda reiterata, già dichiarata inammissibile prima della convalida. Tale circostanza, secondo la Corte, non è sufficiente a modificare il titolo del trattenimento e, di conseguenza, la competenza per la convalida trattenimento resta del Giudice di Pace.
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