L'Agenzia delle Entrate contestava il classamento di un parco eolico, sostenendo che le torri degli aerogeneratori dovessero rientrare nel calcolo della rendita catastale. La Commissione Tributaria Regionale aveva escluso tali componenti, considerandole parte inscindibile dell'impianto e funzionali alla produzione di energia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando che il palo di sostegno (torre) dell'impianto eolico, essendo funzionale allo specifico processo produttivo, è escluso dal computo della rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, della Legge n. 208 del 2015. Questa decisione chiarisce l'applicazione della norma sulla rendita catastale impianti eolici.
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