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Art. 129 Codice di Procedura Penale — Sezione Lavoro Civile

7 provvedimenti

Altri anni per Art. 129 Codice di Procedura Penale

Sospensione cautelare: diritto al conguaglio stipendio
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un dirigente pubblico alla ricostituzione della posizione economica a seguito di una sospensione cautelare legata a un procedimento penale. Nonostante l'assoluzione non fosse intervenuta con formula piena per tutti i capi d'accusa (alcuni dichiarati prescritti), la Suprema Corte ha stabilito che la mancata attivazione di un procedimento disciplinare post-processo rende la sospensione priva di titolo. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto al pagamento del conguaglio tra l'indennità alimentare e lo stipendio pieno, poiché la natura interinale della misura cautelare decade se non sfocia in una sanzione definitiva.
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Improcedibilità ricorso: sentenza incompleta depositata
Un lavoratore ricorre in Cassazione contestando una precedente sentenza, ma il suo appello viene dichiarato inammissibile. La Corte Suprema stabilisce l'improcedibilità del ricorso perché l'appellante ha depositato solo il dispositivo della sentenza impugnata, e non la copia integrale autentica, violando un requisito essenziale.
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Utilizzabilità prove ispettive: la Cassazione decide
Un imprenditore contesta un'ordinanza per somministrazione illecita di manodopera, sostenendo l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni agli ispettori del lavoro. La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la piena utilizzabilità delle prove ispettive nel processo civile, poiché le regole di inutilizzabilità del processo penale non si estendono a quello civile, governato dal principio del libero convincimento del giudice.
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Licenziamento disciplinare per fatti extra-lavorativi
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare di un collaboratore scolastico coinvolto in un'indagine penale per la formazione di referti medici falsi, conclusasi con un patteggiamento. La Suprema Corte ha stabilito che la condotta, sebbene extra-lavorativa, era idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia con l'Amministrazione. Sono stati inoltre respinti i motivi di ricorso relativi a vizi procedurali, chiarendo che il termine per la riapertura del procedimento decorre dalla comunicazione della sentenza penale integrale e che la terzietà dell'organo giudicante è garantita anche se monocratico.
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Licenziamento disciplinare: prova dal processo penale
Un giornalista di un'emittente nazionale, accusato di aver sollecitato pagamenti in cambio di visibilità televisiva, subisce un licenziamento disciplinare. Il licenziamento, basato sugli atti di un'indagine penale, viene confermato in tutti i gradi di giudizio. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del lavoratore, stabilendo che le prove provenienti dal procedimento penale sono utilizzabili nel giudizio civile, a condizione che il giudice le valuti autonomamente. La rottura del vincolo fiduciario è stata ritenuta provata, giustificando la massima sanzione.
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Costituzione tardiva datore: conseguenze sul processo
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11946/2025, ha stabilito che la costituzione tardiva del datore di lavoro nel giudizio di impugnazione del licenziamento comporta la sua decadenza dalla possibilità di provare i fatti posti a fondamento del recesso. Secondo la Corte, il giudice non può sopperire a tale carenza probatoria esercitando i propri poteri istruttori d'ufficio, poiché ciò violerebbe il principio dell'onere della prova che grava interamente sul datore di lavoro. La sentenza di merito, che aveva ritenuto legittimo il licenziamento basandosi su prove prodotte tardivamente, è stata quindi cassata con rinvio.
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Sospensione cautelare dipendente pubblico: il diritto
La Cass. Civ., Sez. L, n. 7657/2019, stabilisce che in caso di sospensione cautelare del dipendente pubblico per un procedimento penale, se l'amministrazione non avvia il procedimento disciplinare dopo la fine di quello penale, il dipendente ha diritto alla 'restitutio in integrum' (piena retribuzione). L'onere di riattivare il procedimento è dell'ente, non del lavoratore. La mancata comunicazione della sentenza penale da parte del lavoratore è irrilevante.
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