La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per porto di coltello a serramanico. L'inammissibilità è stata dichiarata principalmente per la tardività del ricorso, ma la Corte ha anche sottolineato l'infondatezza dei motivi. In particolare, è stato stabilito un importante principio: il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della 'lieve entità' del fatto, prevista dalla legge sulle armi, preclude la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
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