La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per evasione a carico di un imputato, respingendo il ricorso della difesa. Il difensore lamentava la mancata presenza del detenuto all'udienza di secondo grado, sostenendo la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. I giudici hanno chiarito che, durante la disciplina emergenziale e il rito camerale scritto, la trattazione cartolare in appello non impone la citazione o il trasferimento del recluso se questi non ha presentato una tempestiva istanza di comparizione o di discussione orale. In assenza di una specifica richiesta, il legittimo impedimento non scatta automaticamente e il processo celebrato per iscritto resta pienamente valido. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Continua »