La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due persone offese contro un'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP. La vicenda traeva origine da una denuncia per violenza privata legata a una servitù di passaggio, che il giudice di merito aveva qualificato come questione puramente civilistica. I ricorrenti lamentavano la mancata prosecuzione delle indagini, ma la Suprema Corte ha ribadito che, a seguito della riforma del 2017, l' archiviazione può essere contestata solo tramite reclamo al tribunale monocratico per vizi procedurali specifici, e non tramite ricorso diretto di legittimità per divergenze sulla valutazione del merito o delle indagini.
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