Il caso riguarda un debitore che ha proposto un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Una banca, agendo per conto di una società veicolo, ha espresso voto contrario all'accordo in quanto titolare del credito a seguito di una cessione dei crediti in blocco. Il debitore contestava la validità del voto, sostenendo che la cessione non gli fosse stata notificata individualmente e fosse inopponibile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del debitore, confermando che per la cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è sufficiente a rendere efficace il trasferimento senza necessità di notifica individuale. Di conseguenza, il voto negativo espresso dal cessionario è pienamente valido, impedendo l'omologazione dell'accordo per mancato raggiungimento della maggioranza richiesta.
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