La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 419/2024, ha stabilito che un ente pubblico territoriale non può essere condannato al pagamento del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro. Sebbene l'ente sia stato condannato per l'illegittima sospensione di contratti a progetto, la Corte ha accolto il motivo di ricorso relativo agli accessori del credito. È stato confermato che, in virtù della natura pubblicistica dell'ente, si applica la normativa speciale che prevede l'erogazione della maggior somma tra interessi e rivalutazione, escludendone la somma, a differenza di quanto avviene nel settore privato. Gli altri motivi, relativi all'interpretazione del contratto e alla legittimità della sospensione, sono stati respinti.
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