Un condannato all'ergastolo ha richiesto la conversione della sua pena in 30 anni di reclusione, basandosi sulle normative transitorie relative al giudizio abbreviato (la cosiddetta 'legge Carotti'). La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che la conversione della pena è possibile solo se l'imputato era stato effettivamente ammesso al rito abbreviato durante il processo. Poiché la sua richiesta iniziale di giudizio abbreviato era stata a suo tempo dichiarata inammissibile, e tale decisione non era stata impugnata, manca il presupposto fondamentale per la rideterminazione della pena in fase esecutiva.
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