Un imputato ha impugnato una sentenza di patteggiamento, lamentando l'eccessiva severità della pena concordata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., i motivi di appello sono tassativi e non includono la valutazione sulla congruità della pena. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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