La Corte di Cassazione ha confermato la dichiarazione di inammissibilità di un appello in materia penale. La causa risiede nella mancata allegazione o nel mancato richiamo, nell'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, come previsto dalla normativa all'epoca vigente (art. 581, co. 1-ter, c.p.p.). La Corte ha specificato, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite, che non è sufficiente la mera presenza di tale atto nel fascicolo processuale, ma è necessario un richiamo espresso e specifico nell'impugnazione stessa per garantirne la validità.
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