Un Individuo ha cercato di revocare una confisca di prevenzione su un immobile, disposta con un decreto del 2015. L'istanza si basava su nuove prove emerse da un incidente di esecuzione promosso dalla cognata, che aveva portato alla revoca parziale della confisca per una porzione dell'immobile riconosciuta come sua proprietà esclusiva. La Corte d'Appello ha dichiarato l'istanza inammissibile, ritenendo che le presunte "prove nuove" non fossero tali, in quanto già valutate o deducibili in precedenza. La Cassazione ha confermato l'inammissibilità, ribadendo che la prova nuova deve essere preesistente ma scoperta dopo la misura definitiva, o sopravvenuta, non semplicemente non dedotta prima. L'Individuo ha perso il ricorso e dovrà pagare le spese.
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