Un Detenuto, condannato per associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.), ha visto rigettate trentadue richieste di Patrocinio a spese dello Stato dal Tribunale di Sorveglianza. Ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo di aver superato i legami con la criminalità e di non possedere più ingenti ricchezze, citando anche un percorso rieducativo e precedenti decisioni favorevoli. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il ricorso è possibile solo per violazione di legge o mancanza radicale di motivazione, non per illogicità. La Corte ha confermato l'autonomia valutativa del giudice di sorveglianza, ritenendo che le prove presentate non fossero sufficienti a superare la presunzione di reddito elevato per chi è stato condannato per reati di mafia. Il Detenuto dovrà pagare le spese processuali.
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