Una coltivatrice ha citato in giudizio un ente erogatore di fondi agricoli per una somma relativa alla campagna olearia 2004/2005. L'ente ha eccepito un illegittimo frazionamento del credito, data un'altra causa pendente per la campagna 2003/2004. Il Tribunale, in grado d'appello, ha accolto l'eccezione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, poiché il Tribunale non aveva considerato una precedente sentenza, passata in giudicato, che aveva già escluso l'ipotesi di frazionamento del credito tra le due cause, stabilendo che i crediti erano distinti. La Corte ha ribadito che il giudicato esterno è vincolante e la sua violazione è un errore di diritto da far valere con ricorso per cassazione.
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