Un agente di un'azienda di money transfer, incaricato di trasferire all'estero il denaro dei clienti, si è impossessato delle somme invece di versarle alla società. La Cassazione ha confermato la sua condanna per appropriazione indebita del mandatario. I giudici hanno respinto la difesa dell'agente, chiarendo che la costituzione di parte civile della vittima equivale alla volontà di sporgere querela, rendendo il reato procedibile. Inoltre, hanno escluso l'applicazione della non punibilità per 'particolare tenuità del fatto', data l'ingente somma sottratta (quasi 12.000 euro) e la condotta ingannevole utilizzata per nascondere l'illecito. La sentenza stabilisce che trattenere e gestire denaro altrui come proprio, violando un incarico fiduciario, integra pienamente il reato. L'agente è stato condannato in via definitiva.
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