Un debitore, titolare di un finanziamento con cessione del quinto della pensione, inviava una falsa comunicazione all'Ente Previdenziale per attestare l'estinzione anticipata del debito, ottenendo così la sospensione dei pagamenti alla banca. La Corte di Cassazione ha confermato la sua condanna per truffa. I giudici hanno stabilito che la querela della banca era tempestiva, poiché il termine decorre dalla piena conoscenza del fatto. Inoltre, hanno chiarito che la successiva ripresa dei pagamenti e il recupero del debito non eliminano il reato. La condotta integra una vera e propria truffa per sospensione finanziamento, poiché il danno patrimoniale per la banca, seppur temporaneo, si è concretizzato.
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