Un investitore, sfruttando un malfunzionamento del software di una società di intermediazione, ha acquistato azioni per un valore enormemente superiore alla sua reale disponibilità finanziaria, subendo poi una perdita di circa centomila euro. I giudici nei gradi precedenti avevano attribuito l'intera colpa alla società per il difetto del sistema informatico. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'intermediario, stabilendo che va valutata la responsabilità nel trading online anche in capo all'utente. Se l'investitore, usando l'ordinaria diligenza e gli strumenti informatici a disposizione, poteva accorgersi dell'errore e del rischio delle operazioni, si applica il concorso di colpa. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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