Un professionista aveva eseguito delle prestazioni per un Ente Pubblico in assenza di un contratto scritto valido. L'Ente, pur avendo beneficiato delle opere, si opponeva al pagamento. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: il professionista ha diritto a un **indennizzo per arricchimento senza causa**. Tale indennizzo non deve coprire solo le spese vive documentate, ma deve tener conto anche del valore del tempo e delle energie mentali e fisiche impiegate. Per la quantificazione, il giudice può usare come parametro di riferimento le tariffe professionali, escludendo però qualsiasi margine di guadagno (profitto). La Corte ha quindi accolto il ricorso del professionista, rinviando la causa per una nuova valutazione.
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