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Art. 1226 Codice Civile — Anno 2026

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122 provvedimenti

Altri anni per Art. 1226 Codice Civile

Danno in re ipsa: la Cassazione nega il risarcimento
Una ditta di autotrasporti, privata dell'uso di un muletto e di un piazzale, ha chiesto il risarcimento dei danni. La Cassazione ha respinto il ricorso, negando il concetto di danno in re ipsa e ribadendo che la parte lesa deve sempre fornire la prova concreta del pregiudizio economico subito. L'assenza di tale prova impedisce sia il risarcimento che la liquidazione equitativa.
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Danno da costruzione abusiva: non è in re ipsa
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribadito un principio fondamentale in materia di diritto immobiliare. In un caso di costruzione abusiva poi demolita, i giudici hanno respinto la richiesta di risarcimento del proprietario confinante, chiarendo che il danno da costruzione abusiva non è mai automatico o presunto ("in re ipsa"). Anche se l'opera illecita viene rimossa, il danneggiato deve fornire la prova specifica di un pregiudizio concreto subito nel periodo in cui la costruzione era presente, come una ridotta fruibilità dell'immobile. La semplice diminuzione temporanea del valore di mercato non è sufficiente, poiché tale danno viene meno con la demolizione.
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