Un'officina meccanica subisce un furto e chiede l'indennizzo alla propria compagnia assicurativa, invocando una polizza a primo rischio assoluto. La richiesta viene rigettata nei primi due gradi di giudizio perché l'assicurato ha denunciato il sinistro dopo due anni, senza fornire un elenco dei beni sottratti. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la clausola a primo rischio definisce solo il tetto massimo risarcibile, ma non esonera l'assicurato dal dimostrare l'effettiva esistenza del danno. Inoltre, la Corte nega la liquidazione equitativa del danno, poiché questa misura ha carattere sussidiario e richiede la prova certa dell'esistenza del danno stesso, non potendo rimediare alle negligenze probatorie della parte. L'officina perde definitivamente la causa e viene condannata al pagamento delle spese e di sanzioni per lite temeraria.
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