Un acquirente ha richiesto il risarcimento dei danni derivanti dal mancato acquisto di un capannone, dovuto al fallimento della società venditrice. L'amministratore della società era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso della parte civile, stabilendo che il danno derivante dall'inadempimento contrattuale non è una conseguenza diretta dei reati di distrazione patrimoniale commessi dall'amministratore. Il nesso di causalità tra la condotta penale e il danno lamentato è infatti escluso, trattandosi di un comportamento contrattuale autonomo. Il creditore potrà far valere le proprie ragioni esclusivamente tramite l'insinuazione al passivo nella procedura fallimentare.
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