L'Automobilista ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la prescrizione del reato di insolvenza fraudolenta per il mancato pagamento dei pedaggi autostradali. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'insolvenza fraudolenta non si consuma quando viene contratta l'obbligazione o quando si manifesta lo stato di insolvenza. La consumazione avviene nel momento dell'inadempimento effettivo, calcolato in base alle regole civili sul termine di adempimento. Nel caso specifico, la data coincide con la ricezione del sollecito formale di pagamento. La Corte ha inoltre stabilito che la mera riproposizione dei motivi d'appello rende il ricorso inammissibile per difetto di specificità. L'Automobilista è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e a versare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Continua »