La Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione di un'imputata accusata di violazione dell'Articolo 388 c.p. per aver alienato un immobile nonostante una sentenza civile ne avesse disposto il trasferimento a terzi. La Corte ha chiarito che la sentenza ex art. 2932 c.c. ha natura costitutiva e produce effetti solo con il passaggio in giudicato. Poiché l'alienazione è avvenuta prima della definitività della sentenza, non sussisteva un obbligo civile attuale ed esecutivo. La condotta integra un inadempimento contrattuale ma non il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
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