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Art. 1217 Codice Civile

68 provvedimenti

Ritardata assunzione: il ricorso fa scattare il risarcimento
Una lavoratrice ha chiesto il risarcimento dei danni per la ritardata assunzione nel pubblico impiego, dovuta allo scorrimento ritardato di una graduatoria concorsuale. I giudici di merito avevano riconosciuto il danno patrimoniale solo a partire da una specifica lettera di sollecito inviata dalla lavoratrice all'ente sanitario. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione. I giudici di legittimità hanno stabilito che la notifica del ricorso al giudice amministrativo costituisce già una valida messa in mora del datore di lavoro. L'azione giudiziaria diretta a ottenere il posto fa scattare immediatamente il diritto al risarcimento, senza bisogno di ulteriori comunicazioni stragiudiziali. La causa tornerà in appello per ricalcolare i danni.
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Mora del datore di lavoro e stipendi: quando spettano
Una lavoratrice ha chiesto la condanna dell'azienda al pagamento di differenze retributive e stipendi arretrati, a seguito di una precedente sentenza che aveva riconosciuto la natura subordinata del suo rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato le pretese economiche relative al periodo successivo alla decisione originaria. I giudici hanno chiarito che, senza un'esplicita pronuncia di reintegrazione o un'effettiva messa a disposizione delle proprie energie lavorative, non si verifica la mora del datore di lavoro. Le sole richieste economiche o lettere di sollecito non bastano a maturare il diritto allo stipendio in assenza di prestazione resa. Inoltre, le domande di differenze retributive per il periodo svolto sono state respinte poiché i capitolati di prova sull'orario effettivamente lavorato risultavano generici.
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Cessione di ramo d’azienda: salvo l’incentivo all’esodo
Due dipendenti hanno contestato l'illegittima cessione di ramo d'azienda disposta dalla banca datrice originaria a favore di un'altra società. Durante la causa, la nuova società ha licenziato i lavoratori versando loro un incentivo all'esodo. I giudici hanno poi dichiarato nulla la cessione e ordinato il reintegro presso il datore originario. I lavoratori hanno quindi chiesto al primo datore il risarcimento per le retribuzioni perse. I giudici di merito hanno decurtato dal risarcimento l'incentivo all'esodo ricevuto dalla cessionaria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei dipendenti. La Suprema Corte ha stabilito che l'incentivo all'esodo deriva da un fatto autonomo e non dalla cessione illecita, vietandone la detrazione.
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Illegittima cessione di ramo d’azienda e incentivo
Un dipendente viene trasferito a una nuova società tramite un trasferimento d'azienda, successivamente dichiarato nullo dai giudici. Nelle more del giudizio, la nuova impresa avvia una procedura di licenziamento collettivo e riconosce al lavoratore un incentivo all'esodo a fronte della rinuncia all'impugnazione. Ottenuto il ripristino del rapporto con l'originario datore di lavoro, il dipendente agisce per ottenere il risarcimento del danno per le retribuzioni perse. La Corte d'Appello riduce l'indennizzo detraendo l'incentivo all'esodo. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del dipendente, stabilendo che, in caso di illegittima cessione di ramo d'azienda, l'incentivo all'esodo pagato dal cessionario per risolvere il rapporto di fatto non si può sottrarre dal risarcimento dovuto dalla cedente, poiché non deriva dallo stesso fatto illecito generatore del danno.
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Risoluzione del contratto per inadempimento e colpa delle parti
Un committente e un'impresa stipulano un accordo per lavori di escavazione e ripristino ambientale. L'esecuzione si blocca e le parti si accusano a vicenda chiedendo entrambe la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni. I giudici di merito accertano che il committente ha ritardato le opere necessarie, mentre l'impresa è rimasta inerte senza sollecitare l'avvio dei lavori, violando la buona fede. La Corte d'Appello rigetta le domande di risoluzione e risarcimento di entrambe le parti, negando però anche il saldo dei lavori già svolti dall'impresa. La Corte di Cassazione conferma il rigetto della risoluzione per colpa reciproca, ma accoglie il ricorso dell'impresa sul compenso: se il contratto resta valido per difetto di risoluzione, il diritto al pagamento delle opere effettivamente eseguite rimane integro e deve essere valutato.
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Cessione di ramo d’azienda: stipendio pieno senza tagli
La controversia nasce a seguito della nullità di una cessione di ramo d'azienda. I giudici avevano già accertato l'invalidità del passaggio e ordinato la prosecuzione del rapporto con l'azienda cedente. Il lavoratore ha richiesto e ottenuto le retribuzioni maturate dopo la formale messa in mora. L'azienda cedente ha contestato le somme, sostenendo che le vicende intercorse con la ditta cessionaria escludessero il debito o imponessero detrazioni. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda datrice. I giudici hanno chiarito che le somme dovute dall'azienda cedente dopo la messa in mora hanno natura retributiva e non risarcitoria. Di conseguenza, il datore deve versare lo stipendio pieno senza detrarre altri importi.
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Cessione di ramo d’azienda nulla: stipendi dovuti dal cedente
La Corte di Cassazione ha esaminato la controversia tra un dipendente e la società originaria datrice di lavoro. I giudici avevano già dichiarato nulla la cessione di ramo d'azienda, stabilendo la continuità del rapporto con l'azienda cedente. Il lavoratore ha richiesto il pagamento delle retribuzioni arretrate e della tredicesima mensilità. L'azienda cedente si è opposta al versamento, sostenendo che l'accordo di risoluzione e l'incentivo all'esodo percepiti dal dipendente presso la società acquirente azzerassero il debito. La Suprema Corte ha respinto il ricorso aziendale. La nullità della cessione rende irrilevante ogni intesa economica con l'acquirente. L'azienda cedente deve corrispondere l'intera retribuzione maturata dopo la formale messa a disposizione delle energie lavorative.
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Cessione di ramo d’azienda illegittima: stipendio pieno dovuto
Una lavoratrice ottiene un decreto ingiuntivo contro la propria azienda originaria per ricevere le retribuzioni maturate dopo la dichiarazione giudiziale di nullità del trasferimento del suo reparto. La società cedente rifiuta il pagamento integrale, sostenendo che le vicende lavorative intercorse con l'azienda cessionaria e le indennità collegate dovessero ridurre o azzerare l'importo dovuto. La Corte di Cassazione respinge le ragioni della società cedente. In caso di cessione di ramo d'azienda illegittima, il datore di lavoro che rifiuta di ripristinare il rapporto di lavoro dopo la messa in mora deve versare per intero le retribuzioni. Tali somme hanno infatti natura retributiva e non risarcitoria, impedendo all'azienda di operare qualsiasi trattenuta o compensazione su guadagni o indennità percepite altrove dalla dipendente.
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Cessione di ramo d’azienda illegittima: stop al taglio stipendi
Una lavoratrice ha ottenuto l'annullamento del trasferimento verso una nuova società a causa di una cessione di ramo d'azienda illegittima. I giudici hanno ordinato all'azienda cedente di ripristinare il rapporto e saldare gli stipendi arretrati. L'azienda cedente ha contestato l'obbligo, chiedendo di detrarre dalle somme dovute quanto percepito dalla dipendente a titolo di Cassa Integrazione Straordinaria presso la società cessionaria. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando la piena debenza delle retribuzioni. I giudici hanno chiarito che le somme dovute dall'originario datore conservano natura retributiva e non risarcitoria. Di conseguenza, il datore cedente non può scomputare i trattamenti previdenziali o le indennità pubbliche percepite dalla lavoratrice dopo l'illegittimo trasferimento.
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Cessione di ramo d’azienda nulla: stipendi dovuti dal cedente
Una lavoratrice otteneva dal tribunale la dichiarazione di inefficacia del trasferimento causato da una cessione di ramo d'azienda. Il giudice disponeva il ripristino del rapporto di lavoro con l'azienda cedente. La dipendente metteva a disposizione le proprie energie lavorative e ingiungeva il pagamento degli stipendi arretrati. L'azienda cedente rifiutava il pagamento eccependo che la dipendente aveva risolto consensualmente il contratto con l'azienda cessionaria incassando un incentivo all'esodo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda cedente confermando l'obbligo retributivo integrale.
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Messa in mora: vince la causa ma perde lo stipendio per inattività
Il Lavoratore, dopo aver ottenuto una sentenza favorevole che dichiarava nullo il termine del suo contratto e ordinava la reintegrazione, è rimasto inattivo per oltre due anni senza offrire concretamente le proprie prestazioni. Successivamente, ha chiesto il pagamento delle retribuzioni arretrate. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'appello, dichiarando inammissibile il ricorso del dipendente. I giudici hanno chiarito che, per pretendere le retribuzioni dopo una sentenza di ripristino del rapporto, è necessaria una formale messa in mora del datore di lavoro attraverso l'offerta effettiva della prestazione lavorativa. La semplice notifica della sentenza non è sufficiente a manifestare la reale volontà di riprendere il servizio, escludendo così il diritto a ricevere lo stipendio per il periodo di inattività non concordato.
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Cessione di ramo d’azienda: risarcimento solo con messa in mora
Un lavoratore ha contestato la cessione di ramo d'azienda della propria società, ottenendo dal giudice la dichiarazione di illegittimità del trasferimento. Successivamente, ha richiesto all'azienda cedente il risarcimento del danno per le differenze retributive relative al periodo precedente alla sentenza. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, ritenendo non necessaria la formale offerta della prestazione lavorativa. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'azienda, stabilendo che per il periodo antecedente alla pronuncia giudiziale il risarcimento spetta solo se il dipendente ha provveduto a costituire in mora il datore di lavoro originario, offrendo formalmente le proprie energie lavorative. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio.
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Cessione di ramo d’azienda: niente danni senza messa in mora
Un lavoratore, trasferito a un'altra società a seguito di una cessione di ramo d'azienda poi dichiarata illegittima, ha chiesto all'azienda cedente il risarcimento dei danni per il periodo precedente alla sentenza di annullamento. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per quel periodo, il rapporto di lavoro rimane sospeso. Di conseguenza, il dipendente non ha diritto automatico al risarcimento se non ha prima offerto formalmente le proprie prestazioni lavorative all'originario datore di lavoro, mettendolo in mora. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell'azienda, annullando la decisione precedente che aveva concesso il risarcimento in modo automatico.
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Cessione di ramo d’azienda: stipendi dovuti senza riassunzione
Una lavoratrice ha ottenuto l'accertamento dell'illegittimità della cessione di ramo d'azienda effettuata dalla sua ex società datrice di lavoro. Dopo aver costituito in mora l'azienda, ha richiesto il pagamento delle retribuzioni maturate tramite decreto ingiuntivo, confermato in appello. I giudici hanno stabilito che, una volta messa in mora l'azienda, questa deve pagare gli stipendi reali (natura retributiva) e non un mero risarcimento, anche se la lavoratrice ha continuato a lavorare temporaneamente per l'impresa acquirente. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione ma ha successivamente depositato formale rinuncia al ricorso, accettata dalla lavoratrice. La Suprema Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
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Cessione di ramo d’azienda nulla: stipendi dovuti senza riassunzione
Il caso nasce dall'annullamento giudiziale della cessione di ramo d'azienda da un'azienda cedente a un'altra. Il Lavoratore, non riammesso in servizio dall'azienda originaria nonostante l'annullamento, ha ottenuto un decreto ingiuntivo per le retribuzioni non pagate. I giudici di merito hanno stabilito che, dopo la messa in mora, l'azienda originaria deve pagare gli stipendi e non un semplice risarcimento, anche se il dipendente ha continuato a lavorare per l'impresa cessionaria. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione ma ha successivamente rinunciato. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia accettata.
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Risarcimento danni per tardiva assunzione: basta la causa
Alcuni lavoratori hanno agito in giudizio contro la Pubblica Amministrazione per ottenere il risarcimento danni per tardiva assunzione, dopo che un precedente processo aveva accertato il loro diritto all'assunzione tramite scorrimento di graduatoria. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda ritenendo che i lavoratori non avessero formalmente offerto la prestazione e non avessero provato lo stato di inoccupazione. La Cassazione ha ribaltato la decisione stabilendo che la stessa domanda giudiziale di assunzione costituisce messa in mora del datore di lavoro. Inoltre, per quantificare il danno, le dichiarazioni dei redditi hanno valore di prova primaria e il giudice deve acquisirle anche d'ufficio se mancano. Spetta invece al datore di lavoro dimostrare l'eventuale presenza di altri guadagni del lavoratore (aliunde perceptum). La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Tardiva Assunzione PA: Niente Stipendi, ma Risarcimento Danno
Una lavoratrice, avente diritto all'assunzione presso un'Azienda Sanitaria pubblica, agisce in giudizio a causa del grave ritardo con cui viene assunta. La Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale sul risarcimento danno per tardiva assunzione. Il lavoratore non ha diritto automatico agli stipendi non percepiti, perché il rapporto di lavoro non era ancora nato. Ha invece diritto a un risarcimento per il danno subito, che deve essere provato e che può coincidere con le retribuzioni perse. Tale risarcimento decorre non dalla data in cui l'assunzione doveva avvenire, ma dal momento della formale richiesta di adempimento (la 'messa in mora'). La Corte ha quindi respinto le pretese di entrambe le parti, confermando la decisione precedente.
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Cessione d’azienda illegittima: danno negato senza offerta di lavoro
Un lavoratore, trasferito a un'altra società tramite una cessione di ramo d'azienda poi dichiarata illegittima, ha chiesto al suo datore di lavoro originario un indennizzo per il periodo tra la cessione e la sentenza. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: per ottenere il risarcimento danno cessione ramo d'azienda relativo a quel periodo, non basta la successiva dichiarazione di illegittimità. Il lavoratore deve aver formalmente messo a disposizione le proprie energie lavorative al datore di lavoro originario (costituzione in mora). In assenza di tale offerta, l'azienda non è considerata inadempiente e non è tenuta a risarcire il danno. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell'azienda, chiarendo che il risarcimento non è una conseguenza automatica.
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Cessione Ramo d’Azienda: Risarcimento Negato Senza Offerta Lavoro
Un lavoratore, trasferito a un'altra società tramite una cessione di ramo d'azienda poi dichiarata illegittima, ha chiesto alla sua azienda originaria il risarcimento del danno. Il danno consisteva nella differenza tra lo stipendio inferiore percepito e quello che avrebbe dovuto ricevere. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta. Il motivo è che il lavoratore non aveva mai formalmente offerto la propria prestazione lavorativa all'azienda originaria durante il periodo contestato. Senza questo atto, noto come 'messa in mora', non sorge il diritto al risarcimento danno cessione ramo d'azienda per il periodo precedente alla sentenza che accerta l'illegittimità. Vince quindi l'azienda.
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Conversione del rapporto di lavoro e calcolo del risarcimento
La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto del ricorso di un lavoratore riguardante la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato. La controversia verteva sulla decorrenza del risarcimento e sulla detrazione dei guadagni ottenuti tramite attività autonoma (aliunde perceptum). La Corte ha stabilito che il risarcimento decorre solo dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa, coincidente con la notifica del ricorso. Inoltre, ha confermato che i proventi derivanti da una subagenzia assicurativa devono essere sottratti dal totale dovuto dall'azienda ferroviaria per evitare un ingiustificato arricchimento del dipendente, differenziando questa fattispecie dal regime previsto per il licenziamento illegittimo.
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