L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP nei confronti di una Società di Trasporti, utilizzando il metodo dell'accertamento analitico-induttivo. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la legittimità dell'atto impositivo. La Società ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza d'appello, ritenuta apparente e illogica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale. Il giudice di merito non deve confutare ogni singola tesi della difesa, ma solo esporre in modo logico gli elementi fondamentali della decisione. La Società è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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