Una banca si opponeva a un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento dei suoi compensi professionali. Il Tribunale dichiarava l'opposizione inammissibile a causa dell'utilizzo del rito sommario anziché di quello ordinario. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che la scelta del rito sommario per l'opposizione a decreto ingiuntivo avvocato è una facoltà dell'opponente e che un errore nella forma dell'atto introduttivo non ne determina l'automatica inammissibilità, dovendosi privilegiare il principio del raggiungimento dello scopo.
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