Un avvocato ha richiesto il pagamento dei compensi professionali alla moglie, anch'essa avvocato, per un'attività di difesa svolta in suo favore. La moglie si è opposta invocando la presunzione di gratuità della prestazione, data la loro relazione coniugale e professionale. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che questi avevano errato nel non considerare un accordo specifico tra le parti. Tale accordo, che prevedeva la restituzione delle spese legali liquidate dal terzo soccombente, costituiva un fatto decisivo in grado di superare la generica presunzione di gratuità.
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