La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30087/2023, ha stabilito che in caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, il datore di lavoro originario (cedente) è tenuto a pagare le retribuzioni al lavoratore. Questo obbligo sorge dal momento in cui il lavoratore mette a disposizione le proprie energie lavorative, anche se di fatto ha continuato a lavorare per la società acquirente (cessionaria). La Corte ha rigettato il ricorso della società cedente, confermando la duplicità del rapporto di lavoro: uno 'de iure' con il cedente e uno 'di fatto' con il cessionario, e ha ribadito che il pagamento ricevuto dal cessionario non libera il cedente dal proprio obbligo retributivo.
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