Una società venditrice ha citato in giudizio un notaio per la sua responsabilità professionale. La società lamentava un errore del notaio nella stipula contemporanea di un contratto di compravendita immobiliare e di un mutuo. Il notaio non aveva inserito nel contratto di mutuo l'ordine irrevocabile di pagare la somma direttamente alla società venditrice, impedendole di ricevere il prezzo e di concludere un altro affare. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda, sostenendo l'assenza di collegamento negoziale e, soprattutto, che la società non aveva provato il danno, rendendo la questione un giudicato. La Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per il mancato deposito della copia autentica della sentenza con la relata di notifica, essenziale per verificare la tempestività dell'impugnazione. Ha anche ribadito che i motivi sarebbero stati comunque inammissibili per il giudicato sulla mancata prova del danno.
Continua »