La Corte di Cassazione affronta il tema del mandato professionale conferito a un tecnico per l'esecuzione di lavori urgenti imposti da un'ordinanza comunale. Nel caso di specie, un comproprietario contestava i costi, ritenendoli eccessivi rispetto alle stime iniziali. La Corte ha stabilito che, in assenza di un esplicito limite di spesa nel contratto, lo scopo primario di adempiere all'ordinanza di sicurezza prevale. Il professionista gode quindi di ampia discrezionalità nella scelta delle soluzioni tecniche necessarie, anche se più costose, per raggiungere l'obiettivo inderogabile della messa in sicurezza dell'immobile. Il ricorso è stato pertanto respinto.
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