Il Promissario Acquirente chiedeva l'annullamento del contratto per dolo di un accordo preliminare di vendita di un appartamento, lamentando che il Promittente Venditore avesse taciuto gravi abusi edilizi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. La Corte ha chiarito che il semplice silenzio o la reticenza non bastano a integrare il dolo omissivo se l'acquirente, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto facilmente accorgersi delle irregolarità. Nel caso specifico, l'acquirente aveva visionato l'immobile e ricevuto le mappe catastali prima della firma, ma ha effettuato le verifiche urbanistiche solo in un secondo momento. Di conseguenza, la richiesta di annullamento è stata respinta e il Promissario Acquirente è stato condannato a pagare le spese legali.
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