La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito un importante principio in materia di interessi legali. Ha chiarito che i cosiddetti "super-interessi" previsti dall'art. 1284, quarto comma, c.c. non si applicano alle obbligazioni risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale. La controversia riguardava la mancata corresponsione di un indennizzo da parte di un'Autorità Portuale. La Corte ha accolto il ricorso, specificando che la norma sugli interessi maggiorati è applicabile solo alle obbligazioni pecuniarie liquide o facilmente liquidabili, e non ai debiti di valore come il risarcimento del danno, la cui quantificazione richiede un accertamento giudiziale.
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