La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 10266/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto che chiedeva di essere riconosciuto proprietario per usucapione di un terreno agricolo. I giudici hanno ribadito che la semplice coltivazione del fondo, anche per lungo tempo, non è sufficiente a dimostrare il possesso 'uti dominus', ovvero con l'animo del proprietario. Per l'usucapione terreno agricolo è necessario compiere atti che manifestino in modo inequivocabile l'intenzione di escludere gli altri dal godimento del bene, come ad esempio recintarlo.
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