L'Agricoltore chiedeva il riconoscimento dei diritti all'aiuto agricolo per gli anni 2013 e 2014, sostenendo che la mancata coltivazione del fondo nel biennio precedente fosse dovuta alla morte della madre, qualificabile come causa di forza maggiore. La Corte d'appello ha respinto la domanda, rilevando che l'inattività era dipesa dalla scadenza del contratto di affitto e che l'agricoltore non possedeva i requisiti di nuovo agricoltore per accedere alla riserva nazionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il decesso della madre, avvenuto anni prima, non aveva impedito la prosecuzione dell'attività, interrottasi solo per la mancata tempestiva stipula di un nuovo contratto di locazione. L'Agricoltore perde definitivamente la causa ed è condannato a pagare le spese processuali.
Continua »