Un'impresa individuale ottenne un finanziamento pubblico per un impianto di lavorazione dell'olio. L'Amministrazione regionale, dopo vari ritardi e richieste di proroga da parte dell'impresa, revocò il finanziamento, chiedendo la restituzione delle somme già erogate. L'impresa citò in giudizio l'Amministrazione per danni, sostenendo ritardi amministrativi. Il Tribunale le diede ragione, ma la Corte d'Appello ribaltò la decisione, attribuendo la causa del mancato completamento del progetto alla mancanza di liquidità dell'impresa e ai suoi inadempimenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'impresa, confermando la legittimità della revoca del finanziamento pubblico, poiché i motivi presentati non contestavano adeguatamente tutte le ragioni della sentenza d'appello e miravano a una non consentita rivalutazione dei fatti.
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