Due dipendenti di una società autostradale, addetti al servizio clienti, hanno richiesto l'inquadramento superiore dal livello C al livello B1, sostenendo di svolgere mansioni più complesse. Durante il giudizio di Cassazione, il primo lavoratore ha firmato un accordo transattivo, chiudendo la lite. Per il secondo lavoratore, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno confermato che le mansioni effettivamente svolte non richiedevano la conoscenza specialistica e la responsabilità operativa necessarie per il livello superiore, rientrando correttamente nel livello C. La Cassazione ha chiarito che la valutazione delle prove e delle mansioni spetta esclusivamente ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità. Il lavoratore che ha proseguito la causa ha perso il ricorso ed è stato condannato a pagare le spese legali.
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