Un Ente Pubblico ha sanzionato una Compagnia per presunta attività di recupero non autorizzato di rifiuti. La Compagnia sosteneva che il surnatante idrocarburico, emunto da una falda contaminata, fosse un sottoprodotto e non un rifiuto, poiché riutilizzato nel proprio ciclo produttivo. La Corte d'Appello aveva annullato la sanzione, qualificando la sostanza come sottoprodotto. L'Ente Pubblico ha presentato ricorso in Cassazione, contestando questa Classificazione Rifiuti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che il surnatante era un sottoprodotto, non un rifiuto, perché derivava dal ciclo industriale, veniva reimpiegato senza trasformazioni e aveva valore economico. La decisione ha quindi annullato la sanzione amministrativa.
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