Due comproprietarie hanno agito in giudizio per ottenere l'accertamento dell'usucapione del sottotetto di un edificio, chiedendo inizialmente la metà indivisa dello spazio e contestando la rimozione di una scala d'accesso. Il proprietario confinante ha dimostrato la titolarità esclusiva del vano e la legittimità della rimozione dell'opera pericolante. Durante il giudizio d'appello, le attrici hanno modificato la pretesa, rivendicando una porzione fisica specifica del locale. I giudici hanno respinto la richiesta per novità inammissibile della domanda, mancata prova del possesso ventennale e alterazione del titolo di acquisto, confermando la piena proprietà del bene al convenuto. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso delle attrici, convalidando le decisioni di merito e condannandole al pagamento delle spese legali.
Continua »