Una Lavoratrice, avvocato in un ente locale, ha cercato di partecipare a una procedura di mobilità volontaria indetta dall'INPS per coprire posti di avvocato dipendente. L'INPS l'ha esclusa per mancanza dei requisiti di mobilità, specificamente la qualifica funzionale. Dopo un iniziale accoglimento in primo grado, la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo che la Lavoratrice non avesse la qualifica richiesta. La Cassazione ha dichiarato il ricorso della Lavoratrice inammissibile. La Corte ha stabilito che la Lavoratrice non aveva contestato adeguatamente la ragione principale della sua esclusione, ovvero la non corrispondenza della sua qualifica funzionale con quella richiesta dal bando.
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