Un Lavoratore ha citato in giudizio un'Azienda Vivaistica per un presunto inadempimento contrattuale. Il Lavoratore sosteneva di aver consegnato 80.000 cigli di carciofi per la coltivazione, ma di averne ricevuti indietro solo 19.800, chiedendo il risarcimento per mancato guadagno. L'Azienda ha replicato di aver ricevuto meno cigli e che la differenza era dovuta a fallanza naturale, chiedendo il pagamento delle piantine ritirate. I giudici di merito hanno rigettato la domanda del Lavoratore, accogliendo quella dell'Azienda, poiché il Lavoratore non aveva fornito prova certa della consegna degli 80.000 cigli. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Lavoratore, ribadendo che le censure miravano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza era adeguata.
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