L'Amministrazione Fiscale ha contestato a un Calciatore professionista un maggiore reddito imponibile per il 2012, derivante da un fringe benefit tassabile. Durante il suo trasferimento tra club, l'Agente del Calciatore aveva ricevuto un compenso dalla società acquirente, che lo aveva dedotto come costo. Le indagini hanno rivelato che l'Agente, pur formalmente agendo per il club con un mandato breve, in realtà operava nell'interesse del Calciatore. Questo pagamento è stato quindi considerato un fringe benefit tassabile per il Calciatore, configurando una situazione dissimulata. I giudici di merito hanno confermato l'accertamento fiscale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Calciatore, confermando la legittimità della pretesa fiscale e l'interpretazione dei fatti da parte dei giudici precedenti.
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