Una lavoratrice ottiene la reintegra dopo un licenziamento giudicato nullo. L'azienda, però, si oppone al pieno risarcimento sostenendo che la dipendente abbia trovato un altro lavoro. La Corte di Appello respinge questa difesa perché presentata in ritardo. La Cassazione ribalta la decisione, stabilendo un principio fondamentale: l'**aliunde perceptum**, ovvero il reddito percepito altrove, non è un'eccezione da sollevare entro termini rigidi. Il giudice deve sempre valutare questa circostanza per calcolare il corretto ammontare del risarcimento, anche se la richiesta dell'azienda è tardiva. Di conseguenza, il caso torna in Appello per un nuovo calcolo del danno.
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