La Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità fiscale del socio fiduciario in una società a ristretta base. Un contribuente, intestatario formale del 50% delle quote, si opponeva a un accertamento fiscale basato sulla **presunzione distribuzione utili** non dichiarati, sostenendo di essere solo un fiduciario e non il reale beneficiario. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'intestazione fiduciaria costituisce un'interposizione reale di persona. Di conseguenza, il fiduciario è l'effettivo titolare delle quote nei confronti dei terzi, incluso il Fisco. L'accordo privato con il socio effettivo non è opponibile all'amministrazione finanziaria e non è sufficiente a superare la presunzione. Il socio formale, quindi, vince la causa e deve pagare le imposte.
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