Una lavoratrice firma un accordo transattivo con il proprio datore di lavoro, accettando di restituire una somma forfettaria in cambio di un'assunzione a tempo indeterminato. Successivamente, contesta la restituzione di una parte della somma, sostenendo che i relativi contributi previdenziali non erano mai stati versati. La Corte di Cassazione ha stabilito che, trattandosi di un accordo novativo, esso sostituisce integralmente le obbligazioni precedenti. La lavoratrice non può contestare i singoli elementi del rapporto estinto, come il mancato versamento dei contributi, ma avrebbe dovuto impugnare l'accordo stesso per vizi del consenso.
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