Una società si è vista negare un rimborso IVA perché, secondo l'Agenzia delle Entrate, il credito apparteneva a un'altra entità giuridica. La società sosteneva di essere la stessa, avendo solo cambiato nome e trasferito la sede all'estero per poi tornare in Italia. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'azienda, stabilendo un principio chiave sulla continuità soggettiva del contribuente: il trasferimento della sede all'estero, così come le altre trasformazioni, non spezza l'identità giuridica della società. I giudici precedenti avevano sbagliato a ignorare gli atti pubblici che provavano questa continuità, concentrandosi solo sulla visura camerale. La Corte ha quindi annullato la decisione e rinviato il caso per un nuovo esame.
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