Una dipendente di un'Azienda Sanitaria vince un concorso per un inquadramento superiore, ma la procedura viene annullata. La lavoratrice fa causa per ottenere il risarcimento del danno da 'perdita di chance concorso pubblico', lamentando il ritardo con cui l'ente ha bandito la nuova selezione. La Corte di Cassazione interviene sul caso, non per decidere sul merito del risarcimento, ma per chiarire un aspetto fondamentale sulla competenza. Stabilisce che le richieste di risarcimento per ritardi nelle procedure concorsuali pubbliche non spettano al giudice del lavoro, ma al giudice amministrativo. Di conseguenza, il ricorso della lavoratrice viene respinto, confermando la decisione precedente.
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