Una creditrice avvia un pignoramento contro una banca. La banca si oppone, chiedendo di compensare il debito con un proprio controcredito. La creditrice contesta la validità di tale controcredito. In appello, il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere per altre ragioni, ma omette di decidere sulla questione della compensazione, sostenendo che non fosse stata specificamente impugnata. La creditrice ricorre in Cassazione per denunciare questa grave mancanza, configurando una 'omessa pronuncia su motivo di appello'. La Suprema Corte, prima di decidere nel merito, ha rinviato la causa per verificare un aspetto procedurale, sospendendo di fatto il giudizio.
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