La Rappresentante del Locatore ha intimato lo sfratto per morosità ad alcuni inquilini, pretendendo il pagamento dei canoni arretrati. Gli Inquilini si sono opposti, negando l'esistenza di un affitto e sostenendo di occupare l'immobile tramite un comodato d'uso gratuito. Il Tribunale ha inizialmente accolto la domanda del locatore, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione per mancanza di prove sul contratto di locazione. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d'appello, rigettando il ricorso del locatore. La Corte ha stabilito che l'eccezione di comodato sollevata dall'inquilino non inverte l'onere della prova nel contratto di locazione, che grava sempre sul proprietario. Quest'ultimo deve dimostrare l'effettivo accordo sul canone, non essendo sufficiente la sola registrazione unilaterale di un contratto verbale.
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